La nuova classificazione ATECO 2025: effetti e conseguenze

Tabella dei Contenuti

Dal 1° gennaio 2025 sono in vigore i nuovi codici ATECO che classificano le attività economiche. La nuova nomenclatura, di fatto, deve essere adottata dalle imprese e dai lavoratori autonomi a decorrere dal 1° aprile 2025.

L’input è arrivato con il Regolamento delegato (Ue) 2023/137 della Commissione, del 10 ottobre 2022, di modifica del Regolamento (Ce) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e successiva rettifica 2024/90720.

La nuova classificazione dovrà essere utilizzata per tutti gli adempimenti, non solo di natura statistica ma anche di natura amministrativa (ad esempio, il nuovo codice dovrà essere indicato nel frontespizio della dichiarazione dei Redditi e Irap, con conseguente impatto anche ai fini ISA).

L’agenzia delle entrate, nelle FAQ del 5.3.2025, ha chiarito che per la trasmissione della Dichiarazione Iva 2025 è possibile utilizzare indifferentemente:

  • sia il vecchio codice;
  • sia il nuovo codice 2025 ma, in quest’ultimo caso, va impostato il campo “Situazioni particolari” con il valore 1.

La trasmigrazione automatica

Il Registro delle Imprese eseguirà d’ufficio il processo di riclassificazione, informando le imprese dell’avvenuto aggiornamento. L’aggiornamento del Registro delle Imprese sarà effettuato progressivamente. Per un periodo transitorio, la visura camerale riporterà sia i nuovi codici ATECO sia quelli precedenti. Questo consentirà un passaggio graduale e senza interruzioni operative per tutte le attività coinvolte. Le comunicazioni e le visure aggiornate saranno disponibili gratuitamente tramite l’app “Impresa.italia.it“.

Per sapere quando la Visura Camerale aggiornata sarà disponibile, è possibile scaricare l’app Impresa Italia (scaricabile dal sito ufficiale impresa.italia.it) e attivare le notifiche. Grazie a questa app sarà possibile ricevere un avviso non appena il documento, con la nuova codifica ATECO 2025, sarà consultabile gratuitamente.

Tutti i soggetti titolari di partita Iva (dunque anche lavoratori autonomi non iscritti al registro delle Imprese) dovranno utilizzare i nuovi codici ATECO negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate.

L’impatto concreto e le eventuali criticità

Gli aspetti correlati alla modifica del codice ATECO sono numerosi e non sempre intuitivi.

Si segnala, ad esempio che:

  • per i soci di SRL che hanno il controllo diretto o indiretto della società e che sono titolari di partita Iva in qualità di soggetti forfetari, la macro classe di attività della SRL è elemento di necessaria ricognizione al fine di comprendere la legittimità o meno della permanenza nel regime agevolato;
  • per i soggetti che hanno aderito al CPB, tra le diverse cause di cessazione dell’accordo con il Fisco vi è la modifica dell’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo di imposta precedente al biennio stesso (ovvero quella esercitata nell’anno 2023 per il CPB 2024-2025), a meno che la nuova attività ricada nel medesimo ISA;
  • I soggetti forfetari applicano ai propri incassi una percentuale di abbattimento che è funzione del codice ATECO in cui sono classificati; è bene controllare se il nuovo codice abbia comportato una diversa percentuale di abbattimento;
  • le imprese che operano nel settore della istallazione impianti elettrici in edifici, obbligati al reverse charge interno (vecchio codice 43.21.01) si trovano dal 2025 proiettati nel nuovo codice (omnicomprensivo (43.21) che contiene anche l’attività di installazione di impianti elettrici non in edifici e, dunque, non soggetta al reverse charge.

Di fronte alle fattispecie problematiche ora esemplificate occorre una chiara presa di posizione dell’Agenzia posto che non è concepibile che a fronte di una attività sostanzialmente immutata, in presenza dell’adozione di un nuovo codice ATECO che meglio (o peggio) rappresenta l’attività svolta rispetto a quella approssimativa (o maggiormente precisa) del codice ATECO precedente, si possa eccepire un sostanziale cambio di attività con conseguenze decadenziali sopra indicate.

Come leggere la nuova classificazione ATECO

La nota metodologica del nuovo ATECO 2025 evidenzia il mantenimento della struttura gerarchica a sei livelli:

  • 1) Sezione
  • 2) Divisione
  • 3) Gruppo
  • 4) Classe
  • 5) Categoria
  • 6) Sottocategoria.

Un totale di:

  • 3.257 codici (introdotti 1.070 nuovi codici e soppressi 970 vecchi codici);
  • 22 sezioni (introdotta 1 nuova sezione);
  • 2.187 codici comuni nelle versioni 2025/2007; di questi 2.187 codici, 1.428 hanno modificato il proprio titolo.

Occorre prestare gran attenzione anche (e soprattutto) nel caso in cui il codice ATECO non si è modificato nel titolo, perché potrebbe essersi modificato il contenuto e comprendere solo una parte della originaria attività, essendo confluita la restante parte in un codice di nuova istituzione. In taluni casi vi potrebbe essere un codice numericamente identico ad un vecchio codice, ma il cui contenuto effettivo è stato completamente cambiato.

Ne consegue che è necessaria un’analisi cliente per cliente per verificare eventuali necessità di comunicazioni di variazione.

Classificazione errata – come rettificare il codice ATECO

È compito dell’impresa verificare se il nuovo codice ATECO attribuitole dalla CCIAA è coerente con l’attività svolta. Attraverso le nuove funzionalità (tramite l’app “Impresa.italia.it“), l’utente potrà:

  • confermare la proposta di riclassificazione;
  • non confermare se ritenuta non adeguata.

In tal caso, l’utente verrà indirizzato nella schermata Anagrafica dove potrà visionare l’attività economica prevalente svolta secondo la nuova classificazione Ateco 2025 (sia come codice sia come descrizione testuale) e potrà richiedere una modifica tramite il canale di segnalazione già presente nel portale.

Anche i titolari di partita Iva non iscritti al registro delle imprese, hanno l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate la nuova codifica se quella ove è stato collocato non rappresentante idoneamente l’attività svolta.

Il soggetto non iscritto alla Camera di commercio, dovrà utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (modello AA7/10 per società, enti, associazioni, etc.; modello AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti; modello AA5/6 per enti non commerciali, associazioni; modello ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini Iva di soggetto non residente).

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